MARIJUANA LIGHT NON PUÒ ESSERE SEQUESTRATA
RIVOLUZIONE PER I PRODOTTI A BASE DI CANAPA LIGHT
Era la fine del mese scorso, quando, la stampa nazionale sia cartacea che televisiva, divulgava una notizia clamorosa. Sembrava che il mercato della marijuana light e di tutti i prodotti a base di cannabis light in Italia dovesse completamente estinguersi per sempre. Nulla di più falso, come scrivemmo anche noi di Bellastoria, non c’era assolutamente alcuna novità, rispetto alle leggi in vigore. Si trattava di un banalissimo gioco di terrore, notizie valide esclusivamente per cavalcare un’onda mediatica. Si sa, che parlare di marijuana light provoca sempre un effetto BOOM, soprattutto se si annuncia la chiusura delle attività che vendono questi particolari prodotti a base di canapa legale.
Marijuana light: Ecco la bomba!
A questo punto ci sentiamo in dovere, come produttori di marijuana light, di commentare noi, adesso una notizia apparsa qualche giorno fa. Certamente non riusciremo a dare lo stesso impatto mediatico che ha suscitato la FALSA chiusura degli shop, vi chiediamo quindi di condividerla il più possibile. Vogliamo dare il nostro contributo a far capire che dietro la marijuana light esiste tanto lavoro duro, impegno, sacrificio. Esiste un mercato ed un intero settore merceologico che, sta nascendo e crescendo ogni giorno ma, che è ancora fragile, giovane. Che insomma, non può essere compromesso da FALSE news, create probabilmente solo per danneggiare il mercato e per attirare l’attenzione della gente.
La cannabis sativa light non può essere sequestrata
Vi avevamo promesso una notizia Bomba, ed eccola servita. Come dice il titolo: La cannabis sativa light non può essere sequestrata “preventivamente” se non viene provato che il livello di THC supera lo 0,5%. Non siamo certamente noi di Bellastoria a dirlo ma, lo hanno stabilito i giudici del tribunale del Riesame di Genova dopo la sentenza della Cassazione del 30 maggio (quella di cui parlavamo all’inizio). Si tratta della prima pronuncia di un tribunale, destinata a fare da capofila, dopo il caso sollevato dagli ermellini che vietavano la vendita di derivati della cannabis con “efficacia drogante”. La storia, poco piacevole, nasce dal sequestro di infiorescenze, flaconcini di oli, confezioni di tisane e foglie a base di canapa sativa in un negozio di Rapallo, il 3 giugno. Il commerciante, difeso dall’avvocato Salvatore Bottiglieri, si era opposto rivolgendosi al Riesame. I giudici gli hanno dato ragione disponendo la restituzione della merce.
Legge 242 del 2016 è la sola valida
La sentenza di Genova che ha fatto davvero scalpore, ha evidenziato che, secondo i giudici genovesi, manca una norma che stabilisca quale sia la percentuale di principio attivo che rende un prodotto con efficacia psicotropa. La Cassazione ha stabilito che possano essere venduti prodotti contenenti cannabis sativa ma privi di capacità drogante. Attualmente, l’unico riferimento, è una circolare del ministero dell’Interno del 2018, interpretativa della legge 242 del 2016, che dice che rientrano tra le sostante stupefacenti le infiorescenze che superano lo 0,5%. Questa percentuale, sottolinea il Riesame, “resta l’unico parametro per la potenziale efficacia psicotropa. Più chiaro di così.